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Articolo
1 (Denominazione e sede) E' costituita l'Associazione denominata
Governance. L'Associazione ha sede in Roma. Può costituire altre
sedi in Italia e all'estero.
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2 (Finalità) L'Associazione promuove la crescita delle conoscenze
e delle competenze per l'esercizio delle responsabilità direzionali.
E' aperta a chi intende la funzione del dirigere come servizio.
Collabora con le istituzioni sia private che pubbliche per rinnovare
i criteri di formazione e selezione delle classi dirigenti. Organizza
incontri di alta formazione, svolge attività di ricerca e promozione
culturale, realizza iniziative di informazione e comunicazione.
Concorre a sviluppare reti di monitoraggio e valutazione sulle attività
di governo, sui gruppi dirigenti, sulle organizzazioni, sui sistemi
territoriali. E' indipendente e non ha scopo di lucro.
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3 (Patrimonio) Il patrimonio dell'Associazione è costituito
dalle quote sociali, da contributi dei soci e di terzi, da altri
proventi derivanti dalla gestione di proprie attività.
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4 (Soci) Sono soci ordinari le persone fisiche che condividono
le finalità dell'Associazione, sottoscrivono le quote sociali e
partecipano alla sua attività. Sono soci collettivi i club territoriali
che partecipano ad iniziative comuni, coordinate in rete. Enti e
persone giuridiche possono essere soci sostenitori. L'ammissione
dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. La qualità di socio
si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione deliberata
dall'Assemblea.
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5 (Assemblea) L'Assemblea delibera sugli indirizzi dell'Associazione
e sul bilancio. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere
convocata in seduta straordinaria dal presidente o a richiesta motivata
da almeno un decimo dei soci. Le convocazioni sono effettuate dal
presidente almeno quindici giorni prima della riunione. Hanno diritto
di voto in Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote
di associazione. I soci possono intervenire per delega scritta.
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6 (Presidente) L'Assemblea elegge, fra i soci ordinari, il presidente
dell'Associazione. Il presidente dura in carica due anni e non è
rieleggibile nel biennio successivo. Guida l'Associazione per realizzarne
le finalità. Presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo. Al presidente
è attribuita la rappresentanza legale nei rapporti con terzi e in
giudizio.
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7 (Consiglio direttivo) L'Assemblea elegge, fra i soci ordinari,
un massimo di cinque membri del Consiglio direttivo. Su proposta
del presidente, il Consiglio direttivo può cooptare fino a cinque
consiglieri scelti anche fra persone non iscritte all'Associazione.
Il presidente può attribuire, e revocare, deleghe specifiche a membri
del Consiglio direttivo. Su proposta del presidente, il Consiglio
direttivo nomina fra i suoi membri un tesoriere. L'incarico di tesoriere
può essere assunto dal segretario generale. I consiglieri durano
in carica due anni; cessano comunque dalle loro funzioni ad ogni
elezione del presidente; sono rieleggibili. Su proposta del presidente,
il Consiglio direttivo può istituire un Comitato scientifico e altri
organi consultivi per l'attuazione dei programmi associativi.
Articolo
8 (Revisori dei conti) Un collegio di tre revisori dei conti
eletto dall'Assemblea esamina il bilancio di previsione e quello
consuntivo, controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione,
riferisce all'Assemblea. Il collegio dei revisori dura in carica
per due esercizi finanziari ed è rieleggibile.
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9 (Vicario) In caso di impedimento, le funzioni del presidente
sono esercitate dal consigliere direttivo con maggiore anzianità
di iscrizione all'Associazione. Fra i soci con pari anzianità di
iscrizione, è consigliere vicario il più giovane in età.
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10 (Segretario generale) Su proposta del presidente, il Consiglio
direttivo nomina il segretario generale. L'incarico del segretario
generale ha la durata di due anni ed è rinnovabile. Se non è già
membro del Consiglio direttivo, il segretario generale entra a farne
parte di diritto. Il segretario generale assiste il presidente nella
direzione operativa dell'Associazione. Le funzioni del segretario
generale possono essere assunte ad interim dal presidente.
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11 (Esercizio sociale) L'esercizio finanziario dell'Associazione
ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
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12 (Primo esercizio) Dopo la costituzione dell'Associazione,
il primo esercizio ha termine il 31 dicembre. Del primo Consiglio
direttivo, che dura in carica un biennio, fanno parte i soci fondatori
e coloro che saranno cooptati dal Consiglio stesso.
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13 (Modifiche dello statuto) Le modifiche dello statuto sono
deliberate dall'Assemblea con maggioranza qualificata dei due terzi
dei partecipanti.
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14 (Controversie) Per risolvere eventuali controversie sorte
nell'Associazione, un arbitro amichevole compositore è nominato
dalle parti. In caso di mancato accordo, l'arbitro è nominato dal
presidente del Tribunale di Roma.
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15 (Durata dell'Associazione) La durata dell'Associazione è
di dieci anni. Può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea
in seduta straordinaria. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione
e le modalità di devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea.
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16 (Rinvio) Per quanto non espressamente previsto valgono le
disposizioni di legge in materia.
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