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STATUTO DI GOVERNANCE

Articolo 1 (Denominazione e sede) E' costituita l'Associazione denominata Governance. L'Associazione ha sede in Roma. Può costituire altre sedi in Italia e all'estero.

Articolo 2 (Finalità) L'Associazione promuove la crescita delle conoscenze e delle competenze per l'esercizio delle responsabilità direzionali. E' aperta a chi intende la funzione del dirigere come servizio. Collabora con le istituzioni sia private che pubbliche per rinnovare i criteri di formazione e selezione delle classi dirigenti. Organizza incontri di alta formazione, svolge attività di ricerca e promozione culturale, realizza iniziative di informazione e comunicazione. Concorre a sviluppare reti di monitoraggio e valutazione sulle attività di governo, sui gruppi dirigenti, sulle organizzazioni, sui sistemi territoriali. E' indipendente e non ha scopo di lucro.

Articolo 3 (Patrimonio) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da contributi dei soci e di terzi, da altri proventi derivanti dalla gestione di proprie attività.

Articolo 4 (Soci) Sono soci ordinari le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione, sottoscrivono le quote sociali e partecipano alla sua attività. Sono soci collettivi i club territoriali che partecipano ad iniziative comuni, coordinate in rete. Enti e persone giuridiche possono essere soci sostenitori. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. La qualità di socio si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione deliberata dall'Assemblea.

Articolo 5 (Assemblea) L'Assemblea delibera sugli indirizzi dell'Associazione e sul bilancio. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal presidente o a richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Le convocazioni sono effettuate dal presidente almeno quindici giorni prima della riunione. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote di associazione. I soci possono intervenire per delega scritta.

Articolo 6 (Presidente) L'Assemblea elegge, fra i soci ordinari, il presidente dell'Associazione. Il presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile nel biennio successivo. Guida l'Associazione per realizzarne le finalità. Presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale nei rapporti con terzi e in giudizio.

Articolo 7 (Consiglio direttivo) L'Assemblea elegge, fra i soci ordinari, un massimo di cinque membri del Consiglio direttivo. Su proposta del presidente, il Consiglio direttivo può cooptare fino a cinque consiglieri scelti anche fra persone non iscritte all'Associazione. Il presidente può attribuire, e revocare, deleghe specifiche a membri del Consiglio direttivo. Su proposta del presidente, il Consiglio direttivo nomina fra i suoi membri un tesoriere. L'incarico di tesoriere può essere assunto dal segretario generale. I consiglieri durano in carica due anni; cessano comunque dalle loro funzioni ad ogni elezione del presidente; sono rieleggibili. Su proposta del presidente, il Consiglio direttivo può istituire un Comitato scientifico e altri organi consultivi per l'attuazione dei programmi associativi.

Articolo 8 (Revisori dei conti) Un collegio di tre revisori dei conti eletto dall'Assemblea esamina il bilancio di previsione e quello consuntivo, controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, riferisce all'Assemblea. Il collegio dei revisori dura in carica per due esercizi finanziari ed è rieleggibile.

Articolo 9 (Vicario) In caso di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere direttivo con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Fra i soci con pari anzianità di iscrizione, è consigliere vicario il più giovane in età.

Articolo 10 (Segretario generale) Su proposta del presidente, il Consiglio direttivo nomina il segretario generale. L'incarico del segretario generale ha la durata di due anni ed è rinnovabile. Se non è già membro del Consiglio direttivo, il segretario generale entra a farne parte di diritto. Il segretario generale assiste il presidente nella direzione operativa dell'Associazione. Le funzioni del segretario generale possono essere assunte ad interim dal presidente.

Articolo 11 (Esercizio sociale) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12 (Primo esercizio) Dopo la costituzione dell'Associazione, il primo esercizio ha termine il 31 dicembre. Del primo Consiglio direttivo, che dura in carica un biennio, fanno parte i soci fondatori e coloro che saranno cooptati dal Consiglio stesso.

Articolo 13 (Modifiche dello statuto) Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti.

Articolo 14 (Controversie) Per risolvere eventuali controversie sorte nell'Associazione, un arbitro amichevole compositore è nominato dalle parti. In caso di mancato accordo, l'arbitro è nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Articolo 15 (Durata dell'Associazione) La durata dell'Associazione è di dieci anni. Può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione e le modalità di devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea.

Articolo 16 (Rinvio) Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge in materia.

     
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